PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il periodo di tempo intercorrente tra la data di collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, e la data di emissione del provvedimento definitivo di pensione non deve essere superiore ad un anno.

Art. 2.

      1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorso il termine di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato non possono disporre alcun recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute.

Art. 3.

      1. Gli eventuali crediti del pensionato nei confronti dello Stato, emessi in sede di determinazione del trattamento definitivo di quiescenza, sono imprescrittibili.
      2. I crediti di cui al comma 1 sono corrisposti dall'ente erogante, maggiorati degli interessi correnti e dell'indice di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.

Art. 4.

      1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle pensioni in corso di determinazione definitiva alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

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Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.